CROSS-BORDER ESTATE PLANNING
Assistiamo clienti italiani nella costituzione di trust in giurisdizioni di common law per la pianificazione successoria, la protezione patrimoniale e la strutturazione internazionale. Redigiamo atti personalizzati in inglese, collaboriamo con legali locali ove necessario e garantiamo il rispetto delle normative antielusive e degli obblighi di segnalazione.
Assistiamo nella gestione di trust regolati da giurisdizioni di common law, offrendo supporto continuativo a trustee, beneficiari e professionisti. Poiché il diritto dei trust si basa su regole complesse di Equity spesso poco conosciute anche da operatori italiani esperti, la nostra qualificazione in ordinamenti di common law ci consente di fornire una guida competente e affidabile nell’amministrazione fiduciaria, nel rispetto dei doveri del trustee e nell’interesse dei beneficiari.
Assistiamo clienti italiani nell’assunzione e nell’esercizio del ruolo di protector in trust di common law, garantendo che i poteri conferiti siano conformi agli obiettivi del disponente e compatibili con il diritto applicabile. Il ruolo di protector, spesso frainteso, richiede una profonda conoscenza dell’Equity e delle responsabilità fiduciarie; grazie alla nostra qualificazione in ordinamenti di common law, offriamo consulenza esperta sull’interpretazione e l’esercizio di tali poteri, tutelando l’equilibrio tra controllo e autonomia del trustee.
Foreign nationals with assets in Italy may face unexpected complications when dealing with succession. With proper planning, beneficiaries can avoid unexpected tax liabilities, legal hurdles, and administrative difficulties. The following are a few key points to consider:
La scelta della legge regolatrice è fondamentale per la validità e l’efficacia del trust. Le giurisdizioni di common law differiscono per stabilità normativa, flessibilità, tutela della riservatezza, livello di tassazione e approccio all’intervento giudiziario. È quindi essenziale individuare un ordinamento che offra certezza giuridica, un sistema giudiziario efficiente e strumenti adatti al tipo di trust desiderato (es. discrezionale, di scopo, fixed interest). Occorre valutare anche la compatibilità con il diritto italiano, in particolare in materia di successione necessaria e antielusione, oltre alla facilità di riconoscimento del trust ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1985.
Il trustee è la figura centrale del trust: detiene e amministra i beni fiduciariamente per conto dei beneficiari. La sua selezione richiede un’attenta valutazione in termini di affidabilità, competenza, imparzialità e capacità amministrativa. Si può scegliere tra un trustee professionale (come una società fiduciaria) o una persona fisica di fiducia. È altrettanto importante definire con precisione i beneficiari, siano essi nominativi o descritti in termini generici (es. "i discendenti del disponente"). Vanno stabiliti anche i criteri di distribuzione (fissi o discrezionali) e i poteri del trustee, per evitare ambiguità e garantire che gli obiettivi del trust siano rispettati.
L’atto istitutivo del trust (trust deed) è il documento fondamentale che regola la vita del trust. Deve essere redatto secondo i principi dell’Equity e con un linguaggio giuridico preciso, evitando formulazioni ambigue. L’atto definisce gli scopi del trust, la durata, i poteri e i doveri del trustee, i diritti dei beneficiari e le eventuali condizioni di modifica o cessazione. È importante prevedere clausole che assicurino flessibilità e protezione contro eventi imprevisti. Inoltre, si può nominare un protector con poteri di controllo (es. approvazione delle distribuzioni o rimozione del trustee). Una redazione attenta è essenziale per prevenire controversie future.
Anche se il trust è regolato da una legge straniera, è essenziale valutare come interagirà con il diritto italiano. In particolare, occorre considerare la disciplina sulla successione necessaria, che tutela i legittimari (coniuge, figli, ecc.) e potrebbe limitare la libertà del disponente. Inoltre, l’efficacia del trust in Italia dipende dal suo riconoscimento formale (ex Convenzione dell’Aja) e dalla sua compatibilità con l’ordinamento italiano. È fondamentale affrontare anche i profili fiscali, sia diretti (imposte sul reddito) che indiretti (imposta di donazione e successione, imposte ipocatastali). Un trust mal strutturato può essere disconosciuto o considerato elusivo.
Prima di costituire un trust, è opportuno valutare se soluzioni di diritto italiano, come il patto di famiglia, possano meglio soddisfare gli obiettivi del disponente. Il patto di famiglia consente di trasferire un’azienda o partecipazioni societarie a un discendente, con l’accordo e la compensazione degli altri eredi legittimari. È uno strumento utile per il passaggio generazionale e può offrire maggiore certezza giuridica in ambito nazionale. Tuttavia, è più rigido e meno versatile di un trust. La scelta dipende dalla natura del patrimonio, dagli obiettivi familiari e dalla necessità di protezione o riservatezza. Un’analisi comparativa è quindi essenziale.
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